Sentenza 153/1976 (ECLI:IT:COST:1976:153)
Massima numero 8406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/76 D. LEGGE REGIONALE - IMPUGNAZIONE - MOTIVI - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA CON QUELLI CHE DETERMINARONO IL RINVIO - VIZIO FORMALE SOPRAVVENUTO NELLA SECONDA DELIBERAZIONE.
SENT. 153/76 D. LEGGE REGIONALE - IMPUGNAZIONE - MOTIVI - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA CON QUELLI CHE DETERMINARONO IL RINVIO - VIZIO FORMALE SOPRAVVENUTO NELLA SECONDA DELIBERAZIONE.
Testo
Il principio piu' volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo sent. nn. 123/1975, 132/1975, e 221 del 1975), che i motivi di ricorso debbano sostanzialmente corrispondere ai rilievi prospettati nell'atto di rinvio, non trova applicazione nel caso di vizio formale sopravvenuto ed esclusivamente proprio della fase della seconda deliberazione.
Il principio piu' volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo sent. nn. 123/1975, 132/1975, e 221 del 1975), che i motivi di ricorso debbano sostanzialmente corrispondere ai rilievi prospettati nell'atto di rinvio, non trova applicazione nel caso di vizio formale sopravvenuto ed esclusivamente proprio della fase della seconda deliberazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Umbria
n. 0
art. 62
statuto regione Umbria
n. 0
art. 75