Sentenza 153/1976 (ECLI:IT:COST:1976:153)
Massima numero 8406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1976;  Decisione del  24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8403  8404  8405  8407  8408


Titolo
SENT. 153/76 D. LEGGE REGIONALE - IMPUGNAZIONE - MOTIVI - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA CON QUELLI CHE DETERMINARONO IL RINVIO - VIZIO FORMALE SOPRAVVENUTO NELLA SECONDA DELIBERAZIONE.

Testo
Il principio piu' volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo sent. nn. 123/1975, 132/1975, e 221 del 1975), che i motivi di ricorso debbano sostanzialmente corrispondere ai rilievi prospettati nell'atto di rinvio, non trova applicazione nel caso di vizio formale sopravvenuto ed esclusivamente proprio della fase della seconda deliberazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Umbria    n. 0  art. 62  

statuto regione Umbria    n. 0  art. 75