Sentenza 154/1976 (ECLI:IT:COST:1976:154)
Massima numero 8409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/76. REATI E PENE - PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO - CODICE PENALE, ART. 169, QUARTO COMMA - DIVIETO DI CONCEDERE IL PERDONO PIU' DI UNA VOLTA - IN DETERMINATE IPOTESI DETERMINA UNA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ANALOGIA CON ALTRE NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 154/76. REATI E PENE - PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO - CODICE PENALE, ART. 169, QUARTO COMMA - DIVIETO DI CONCEDERE IL PERDONO PIU' DI UNA VOLTA - IN DETERMINATE IPOTESI DETERMINA UNA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ANALOGIA CON ALTRE NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 169, quarto comma, Cod. pen., puo' determinare una ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), ne' obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. - S. nn. 73/1971, 86/1970, 108/1973.
L'art. 169, quarto comma, Cod. pen., puo' determinare una ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), ne' obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. - S. nn. 73/1971, 86/1970, 108/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte