Sentenza 155/1976 (ECLI:IT:COST:1976:155)
Massima numero 8410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8411
Titolo
SENT. 155/76 A. OPERE PUBBLICHE - COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1915 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - R.D.L. 29 APRILE 1915, N. 582, ART. 3 - VALUTAZIONE DEI BENI CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE "MA NON MAI IN MISURA SUPERIORE AL VALORE CHE AVEVANO IL 12 GENNAIO 1915" - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 155/76 A. OPERE PUBBLICHE - COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1915 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - R.D.L. 29 APRILE 1915, N. 582, ART. 3 - VALUTAZIONE DEI BENI CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ESPROPRIAZIONE "MA NON MAI IN MISURA SUPERIORE AL VALORE CHE AVEVANO IL 12 GENNAIO 1915" - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 42 Cost., l'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 (contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle localita' colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915) che stabilisce che le indennita' per le espropriazioni nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e che le indennita' per le espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in misura mai superiore al valore che i beni avevano il 12 gennaio 1915. Infatti la fissazione di un limite massimo circa il valore del bene ancorata ad una data anteriore a quella della espropriazione ed addirittura all'epoca della prima guerra mondiale, comporta che razionalmente essa debba essere equiparata ad una pura e semplice previsione di quella lontana data come unico momento a cui doversi rifare per la determinazione del valore. - S nn. 63/1970, 67/1959, 22/1965.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 42 Cost., l'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 (contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle localita' colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915) che stabilisce che le indennita' per le espropriazioni nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e che le indennita' per le espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in misura mai superiore al valore che i beni avevano il 12 gennaio 1915. Infatti la fissazione di un limite massimo circa il valore del bene ancorata ad una data anteriore a quella della espropriazione ed addirittura all'epoca della prima guerra mondiale, comporta che razionalmente essa debba essere equiparata ad una pura e semplice previsione di quella lontana data come unico momento a cui doversi rifare per la determinazione del valore. - S nn. 63/1970, 67/1959, 22/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte