Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta - Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione a specifici delitti (nella specie: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) - Possibilità di applicare misure meno afflittive, in relazione a elementi specifici del caso concreto - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata parificazione ai delitti di mafia, violazione dei principi in materia di libertà personale e di funzione della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise di Torino in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuraria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet fa sì che la presunzione assoluta censurata (valida anche per i delitti associativi di cui agli artt. 416-bis e 270 cod. pen.) appaia sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova infatti giustificazione dai gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sua sopravvalutazione dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati. Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2011, n. 110 del 2012, n. 265 del 2010, n. 48 del 2015, n. 57 del 2013, n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970; ordinanze n. 136 del 2017 e n. 450 del 1995).
Sebbene l'art. 270-bis cod. pen. non fornisca alcuna descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa ivi disciplinata, né contempli alcun requisito oggettivo in grado di orientare la discrezionalità dell'interprete, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie - che ne escluda ogni possibile utilizzo quale strumento di repressione del semplice dissenso o di mere ideologie eversive -, la partecipazione a un'associazione terroristica, pur avendo caratteristiche affatto differenti rispetto all'associazione di tipo mafioso (non essendo necessariamente caratterizzata da rigide gerarchie, da precise regole di ingresso nel sodalizio, né dal controllo sul territorio), non si esaurisce nel compimento di azioni concrete, ma presuppone l'adesione a un'ideologia che teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un grave danno a intere collettività, e che normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto.
I principi indicati dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in materia di scelta delle misure cautelari - che operano non solo nella fase genetica della misura, ma anche durante l'intera sua esecuzione - riflettono il rango assegnato, nel nostro ordinamento, al diritto alla libertà personale, definito "inviolabile" dall'art. 13, primo comma, Cost. Essi corrispondono, altresì, all'interpretazione dell'art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e si compendiano, in definitiva, nel principio del minor sacrificio della libertà personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilità con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. della compressione della libertà personale dell'indagato e dell'imputato sino alla condanna definitiva. (Precedente citato: sentenza n. 299 del 2005).
Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, pur se in astratto non incompatibili con i principi costituzionali in materia di misure cautelari e di tutela della libertà personale della persona indiziata di reato - per cui non è consentito al giudice comune di estendere direttamente ad altre fattispecie di reato la ratio decidendi di sentenze di illegittimità costituzionale riferite a singole e ben determinate fattispecie -, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, e cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In tali casi, a determinare il vulnus al principio di eguaglianza - e conseguentemente alle ragioni di tutela del diritto alla libertà personale e della presunzione di innocenza - è il carattere assoluto della presunzione di adeguatezza, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minimo sacrificio necessario" della libertà personale dell'interessato. (Precedenti citati: sentenze n. 48 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331 del 2011, n. 231 del 2011, n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010).