Sentenza 155/1976 (ECLI:IT:COST:1976:155)
Massima numero 8411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  24/06/1976;  Decisione del  24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8410


Titolo
SENT. 155/76 B. ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE.

Testo
Si ha violazione del principio posto dall'art. 42, comma terzo, Cost., quando la norma preveda una scissione tra la data dell'espropriazione e quella anteriore considerata ai fini della determinazione del valore del bene espropriato e tale scissione valutata nel contesto della situazione cui si riferisce riduca l'indennizzo ad una misura irrisoria ovvero renda possibile che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze tale riduzione abbia a verificarsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte