Sentenza 155/1976 (ECLI:IT:COST:1976:155)
Massima numero 8411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8410
Titolo
SENT. 155/76 B. ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE.
SENT. 155/76 B. ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE.
Testo
Si ha violazione del principio posto dall'art. 42, comma terzo, Cost., quando la norma preveda una scissione tra la data dell'espropriazione e quella anteriore considerata ai fini della determinazione del valore del bene espropriato e tale scissione valutata nel contesto della situazione cui si riferisce riduca l'indennizzo ad una misura irrisoria ovvero renda possibile che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze tale riduzione abbia a verificarsi.
Si ha violazione del principio posto dall'art. 42, comma terzo, Cost., quando la norma preveda una scissione tra la data dell'espropriazione e quella anteriore considerata ai fini della determinazione del valore del bene espropriato e tale scissione valutata nel contesto della situazione cui si riferisce riduca l'indennizzo ad una misura irrisoria ovvero renda possibile che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze tale riduzione abbia a verificarsi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte