Sentenza 156/1976 (ECLI:IT:COST:1976:156)
Massima numero 8412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1976;  Decisione del  24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 156/76. TRIBUTI IN GENERE - TASSA DI REGISTRO - VENDITE FORZATE SENZA PUBBLICO INCANTO (ARTT. 570 E SS. COD. PROC. CIV.) - CALCOLO DELLA TASSA PROPORZIONALE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 50, SECONDO COMMA - NON DISPONE CHE LA SOMMA E' DOVUTA SUL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE VENDITE FORZATE CON INCANTO - DIFETTO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., come per quelle all'asta pubblica, non sono contestabili l'autenticita' del prezzo pagato e la sua presumibile corrispondenza al prezzo di mercato: esse avvengono, infatti, grazie ad un procedimento di determinazione del valore venale che, per essere posto sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, e subordinato a rigorose forme di pubblicita', presenta ampie garanzie di oggettivita' e di automatismo per la realizzazione del massimo ricavo possibile. Non vi e' quindi alcuna ragionevole giustificazione per la differente disciplina derivante dalla non applicabilita' del secondo comma dell'art. 50 della legge del registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che la tassa proporzionale per la vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti e' corrisposta sul prezzo risultante dall'ultimo incanto, e cioe' su quello di aggiudicazione - alle suddette vendite forzate senza incanto, col conseguente assoggettamento di esse alle comuni regole sull'accertamento del valore del bene. A tali regole e' logico che restino soggette, invece, le vendite ed aggiudicazioni effettuate a trattativa privata, per le quali non sussistono i presupposti e le garanzie, circa la corrispondenza tra il prezzo stabilito dalle parti ed il valore del bene in comune commercio, che giustificano l'esonero dal giudizio di congruita'. E' pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione succitata, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto la tassa proporzionale e' dovuta sul prezzo di aggiudicazione. Cfr.: sent. nn. 62 del 1965 e 59 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  30/12/1923  n. 3269  art. 50