Sentenza 157/1976 (ECLI:IT:COST:1976:157)
Massima numero 8413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 157/76. AGRICOLTURA - APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA - INTEGRAZIONE - LEGGE DI DELEGAZIONE 13 OTTOBRE 1969, N. 740: PREVISIONE DEL FATTO COME REATO CONTRAVVENZIONALE - D.P.R. 24 DICEMBRE 1969, N. 1053, ART. 1: CONFIGURAZIONE DEL FATTO COME DELITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 157/76. AGRICOLTURA - APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - PREZZO DELL'OLIO DI OLIVA - INTEGRAZIONE - LEGGE DI DELEGAZIONE 13 OTTOBRE 1969, N. 740: PREVISIONE DEL FATTO COME REATO CONTRAVVENZIONALE - D.P.R. 24 DICEMBRE 1969, N. 1053, ART. 1: CONFIGURAZIONE DEL FATTO COME DELITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, prevede che fatti di reato (nella specie: inesatta esposizione dei dati relativi all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva) siano puniti con la reclusione e con la multa, viola gli artt. 76 e 77 Cost., per aver superato i limiti della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740, la quale consentiva di comminare con la legge delegata soltanto pene contravvenzionali.
L'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, prevede che fatti di reato (nella specie: inesatta esposizione dei dati relativi all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva) siano puniti con la reclusione e con la multa, viola gli artt. 76 e 77 Cost., per aver superato i limiti della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740, la quale consentiva di comminare con la legge delegata soltanto pene contravvenzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte