Sentenza 159/1976 (ECLI:IT:COST:1976:159)
Massima numero 8415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 159/76. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 630, SECONDO COMMA - NON PREVEDE L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'AUDIZIONE DEL CONDANNATO DA PARTE DEL GIUDICE AD ESSA DELEGATO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ADEGUAMENTO DI QUESTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 159/76. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 630, SECONDO COMMA - NON PREVEDE L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'AUDIZIONE DEL CONDANNATO DA PARTE DEL GIUDICE AD ESSA DELEGATO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ADEGUAMENTO DI QUESTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le modalita' di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 630 cod. proc. pen. sono tali da salvaguardare senz'altro il diritto stesso, avuto riguardo alle speciali caratteristiche della struttura del procedimento incidentale, e le possibilita' di difesa non subiscono variazioni neppure quando l'audizione del condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi, alla decisione dell'incidente. Del resto, nel procedimento esecutivo, ristretto, in sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione di persona del condannato - peraltro facoltativa - e' consentita per un fine diverso da quello per il quale l'imputato e' convocato davanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e scritti a lui spettanti, e questo vale anche quando la comparizione avviene tramite altro giudice. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 630 cit., nella parte in cui escluderebbe che il difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione. Cfr.: sent. n. 5 del 1970.
Le modalita' di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 630 cod. proc. pen. sono tali da salvaguardare senz'altro il diritto stesso, avuto riguardo alle speciali caratteristiche della struttura del procedimento incidentale, e le possibilita' di difesa non subiscono variazioni neppure quando l'audizione del condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi, alla decisione dell'incidente. Del resto, nel procedimento esecutivo, ristretto, in sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione di persona del condannato - peraltro facoltativa - e' consentita per un fine diverso da quello per il quale l'imputato e' convocato davanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e scritti a lui spettanti, e questo vale anche quando la comparizione avviene tramite altro giudice. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 630 cit., nella parte in cui escluderebbe che il difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione. Cfr.: sent. n. 5 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte