Sentenza 160/1976 (ECLI:IT:COST:1976:160)
Massima numero 8416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 160/76. LIBERTA' DI RIUNIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, PRIMO E TERZO COMMA - OBBLIGO DEI PROMOTORI DI DARNE AVVISO ALMENO TRE GIORNI PRIMA AL QUESTORE - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, TERZO COMMA, E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 160/76. LIBERTA' DI RIUNIONE - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, PRIMO E TERZO COMMA - OBBLIGO DEI PROMOTORI DI DARNE AVVISO ALMENO TRE GIORNI PRIMA AL QUESTORE - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17, TERZO COMMA, E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 17 Cost., non esclude, anzi consente e postula la statuizione legislativa di un congruo termine, entro il quale l'autorita' possa valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da giustificare il divieto della riunione, nonche' adottare, ove occorrano, i provvedimenti opportuni per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni, quale e' previsto dall'art. 18 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non puo' considerarsi irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle molteplici esigenze che possono presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza. D'altra parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le sole riunioni in luogo pubblico, non comporta, di per se', apprezzabile compressione delle liberta' costituzionali di riunione e di manifestazione del pensiero. - S. n. 9 del 1956.
L'art. 17 Cost., non esclude, anzi consente e postula la statuizione legislativa di un congruo termine, entro il quale l'autorita' possa valutare l'eventuale sussistenza di motivi tali da giustificare il divieto della riunione, nonche' adottare, ove occorrano, i provvedimenti opportuni per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ampiezza di questo termine dilatorio deve necessariamente essere prestabilita dal legislatore, non potendosi ovviamente pretendere che sia oggetto di apprezzamento caso per caso; ed un termine di tre giorni, quale e' previsto dall'art. 18 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non puo' considerarsi irragionevole o eccessivo, sol che si tenga conto delle molteplici esigenze che possono presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza. D'altra parte, il termine dilatorio, imposto dalla legge per le sole riunioni in luogo pubblico, non comporta, di per se', apprezzabile compressione delle liberta' costituzionali di riunione e di manifestazione del pensiero. - S. n. 9 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 17
co. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte