Sentenza 161/1976 (ECLI:IT:COST:1976:161)
Massima numero 8417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 161/76. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 79, TERZO COMMA - INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO A PERSONA NON MUNITA DI PATENTE, SIA CHE ABBIA SUPERATO GLI ESAMI DI IDONEITA' ALLA GUIDA SIA NELL'IPOTESI INVERSA - IDENTITA' DI SANZIONE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 161/76. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 79, TERZO COMMA - INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO A PERSONA NON MUNITA DI PATENTE, SIA CHE ABBIA SUPERATO GLI ESAMI DI IDONEITA' ALLA GUIDA SIA NELL'IPOTESI INVERSA - IDENTITA' DI SANZIONE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perche' piu' favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneita' alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata e' volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilita' nella guida egli, spesso, non e' in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e piu' frequente di quello che puo' derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.
La norma contenuta nell'art. 79, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 - abrogata dal nuovo testo dell'art. 80, dodicesimo comma, del t.u., introdotto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, ma ultrattiva perche' piu' favorevole all'imputato - nel prevedere come fatto di reato (l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente che abbia superato l'esame di guida), e nel sottoporre tale ipotesi allo stesso regime sanzionatorio dell'incauto affidamento di veicolo a persona che non abbia superato i predetti esami, non viola l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto all'attuale disciplina - risultante dall'art. 80, quindicesimo comma, del cit. t.u., introdotto con la cit. legge n. 62 del 1974 - che ha degradato ad illecito amministrativo la guida senza patente da parte di chi abbia superato i prescritti esami di idoneita' alla guida. Le due ipotesi normative sono, infatti, del tutto autonome nella loro rispettiva ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa. D'altronde, il divieto penalmente sanzionato con la norma denunziata e' volto ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilita' nella guida egli, spesso, non e' in grado di conoscere, ingenerando un pericolo assai maggiore e piu' frequente di quello che puo' derivare dalla guida di chi dispone di un automezzo proprio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte