Sentenza 163/1976 (ECLI:IT:COST:1976:163)
Massima numero 8419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 163/76. LAVORO - INFORTUNI DEI LAVORATORI PORTUALI - COD. NAVIG., ART. 109, E LEGGE 9 LUGLIO 1967, N. 589, ART. 3 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - ASSUNTA INCOMPETENZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NON PREGIUDICHEREBBE, SE RICONOSCIUTA, L'UTILIZZAZIONE DELLE INDAGINI DA QUELL'ORGANO EFFETTUATO (EX ART. 231 COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 163/76. LAVORO - INFORTUNI DEI LAVORATORI PORTUALI - COD. NAVIG., ART. 109, E LEGGE 9 LUGLIO 1967, N. 589, ART. 3 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - ASSUNTA INCOMPETENZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NON PREGIUDICHEREBBE, SE RICONOSCIUTA, L'UTILIZZAZIONE DELLE INDAGINI DA QUELL'ORGANO EFFETTUATO (EX ART. 231 COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' irrilevante (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 cod. navig. e dell'art. 3 legge 9 luglio 1967, n. 589 (istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., in un giudizio penale nel quale era sorta questione circa la competenza dell'Ispettorato del lavoro a svolgere indagini di polizia giudiziaria in relazione ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel corso di operazioni portuali. Invero, la risoluzione della questione sollevata non potrebbe influire in alcun modo sulla decisione che il giudice e' chiamato ad emettere, dal momento che l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che ad una di quelle irregolarita' di ordine esclusivamente formale le quali non impediscono che il giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato l'attendibilita' in correlazione con le altre risultanze processuali.
E' irrilevante (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 cod. navig. e dell'art. 3 legge 9 luglio 1967, n. 589 (istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., in un giudizio penale nel quale era sorta questione circa la competenza dell'Ispettorato del lavoro a svolgere indagini di polizia giudiziaria in relazione ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel corso di operazioni portuali. Invero, la risoluzione della questione sollevata non potrebbe influire in alcun modo sulla decisione che il giudice e' chiamato ad emettere, dal momento che l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che ad una di quelle irregolarita' di ordine esclusivamente formale le quali non impediscono che il giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato l'attendibilita' in correlazione con le altre risultanze processuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte