Sentenza 164/1976 (ECLI:IT:COST:1976:164)
Massima numero 8420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/76 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMANDANTE DI PORTO - COD. NAVIG., ART. 589 - COMPETENZA DI PRIMO GRADO A DECIDERE LE CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI DI DETERMINATO VALORE - DIFETTO DI GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' NELL'ORGANO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, COMMA SECONDO, E 108, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 164/76 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMANDANTE DI PORTO - COD. NAVIG., ART. 589 - COMPETENZA DI PRIMO GRADO A DECIDERE LE CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI DI DETERMINATO VALORE - DIFETTO DI GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' NELL'ORGANO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, COMMA SECONDO, E 108, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilita' perche' legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialita' poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilita' perche' legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialita' poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte