Sentenza 192/2020 (ECLI:IT:COST:2020:192)
Massima numero 42933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  14/07/2020;  Decisione del  14/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento di oblazione - Diversa qualificazione giuridica del fatto emersa nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Rimessione in termini - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 141, comma 4-bis, del d.lgs. n. 271 del 1989, in relazione all'art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile. La disposizione censurata, che - nell'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione, costituente diritto vivente - preclude l'accesso all'oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in dibattimento, ove l'imputato non abbia tempestivamente formulato la relativa richiesta contestando la correttezza della originaria qualificazione, non è incompatibile con il diritto di difesa, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia. Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non sono infatti estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, in quanto il diritto a contestare la qualificazione giuridica, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, si traduce anche in un onere, per evitare che l'imputato rimasto inerte "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del rito, fino ad annullarli totalmente ove la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994, di illegittimità costituzionale parziale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; sentenze n. 131 del 2019 e n. 103 del 2010).

L'istituto dell'oblazione si fonda, sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa. (Precedente citato: sentenza n. 207 del 1974).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 141  co. 4

legge  16/12/1999  n. 479  art. 53  co. 1

codice penale    n.   art. 162  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte