Sentenza 164/1976 (ECLI:IT:COST:1976:164)
Massima numero 8422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  24/06/1976;  Decisione del  24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8420  8421  8423


Titolo
SENT. 164/76 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMANDANTE DI PORTO - COD. NAVIG., ART. 589 - COMPETENZA IN PRIMO GRADO A DECIDERE LE CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI DI DETERMINATO VALORE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, COMMA SECONDO, E 108, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENTE INOPERATIVITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI COLLEGATE A QUELLA DICHIARATA ILLEGITTIMA.

Testo
A seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 589 cod. navig. - nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e di valore non eccedente le lire centomila - restano inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimita' costituzionale), tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo ed in particolare quelle disciplinanti il procedimento davanti ai comandanti di porto (di cui agli artt. 591 e segg. cod. navig.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale all'amichevole componimento in esso previsto. Cfr.: sent. n. 83 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte