Sentenza 166/1976 (ECLI:IT:COST:1976:166)
Massima numero 8425
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 166/76 A. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO DEI MINISTRI - DELIBERAZIONI - MATERIE CHE INTERESSANO LA REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - PRESUPPOSTI - MATERIE CHE INTERESSANO L'INTERA COMUNITA' NAZIONALE E SOLO INDIRETTAMENTE LE SINGOLE REGIONI - NON RICORRE L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 21, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO SICILIANO. IMPOSTE E TASSE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21 ULTIMO COMMA DELLO STATUTO SICILIANO - NON FONDATEZZA.
SENT. 166/76 A. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - CONSIGLIO DEI MINISTRI - DELIBERAZIONI - MATERIE CHE INTERESSANO LA REGIONE SICILIA - PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - PRESUPPOSTI - MATERIE CHE INTERESSANO L'INTERA COMUNITA' NAZIONALE E SOLO INDIRETTAMENTE LE SINGOLE REGIONI - NON RICORRE L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 21, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO SICILIANO. IMPOSTE E TASSE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 21 ULTIMO COMMA DELLO STATUTO SICILIANO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non risulta violato l'art. 21, ultimo comma, dello Statuto siciliano - il quale prescrive che il Presidente della Giunta regionale debba partecipare al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" - ove si tratti delibere che interessano tutta la comunita' nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento a detta disposizione statutaria - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (adottato in attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825), contenente nuove norme in tema di rimborso dell'IVA, in sostituzione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633. - S. n. 34/1974.
Non risulta violato l'art. 21, ultimo comma, dello Statuto siciliano - il quale prescrive che il Presidente della Giunta regionale debba partecipare al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" - ove si tratti delibere che interessano tutta la comunita' nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento a detta disposizione statutaria - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (adottato in attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825), contenente nuove norme in tema di rimborso dell'IVA, in sostituzione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633. - S. n. 34/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 20
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 21
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 36
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 43
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8