Sentenza 166/1976 (ECLI:IT:COST:1976:166)
Massima numero 8426
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 166/76 B. TRIBUTI IN GENERE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - COMPETENZE E MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 43 DELLO STATUTO SICILIANO E DELL'ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 166/76 B. TRIBUTI IN GENERE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - COMPETENZE E MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 43 DELLO STATUTO SICILIANO E DELL'ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 - che detta nuove disposizioni in tema di rimborso dell'IVA (in sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), stabilendo che ai rimborsi stessi provvedono gli uffici competenti, utilizzando i fondi della riscossione prima del loro versamento all'erario, salvo l'eventuale sussidiario ricorso agli stanziamenti di bilancio - mira ad integrare e correggere, sul piano nazionale, e con carattere di generalita', la disciplina dell'imposta in attuazione della riforma tributaria, apprestando un congegno maggiormente atto a snellire e facilitare la procedura del rimborso (senza il necessario passaggio delle somme per il bilancio in entrata e in uscita, che causava ritardi per i contribuenti ed oneri di interessi per lo Stato), in aderenza all'effettivo gettito del tributo corrispondente a quanto perviene in via definitiva all'erario (differenza fra quanto il contribuente e' tenuto a pagare sui beni ceduti e servizi prestati, e quanto di iva ha pagato per l'acquisizione dei beni ceduti e dei servizi inerenti all'attivita' economica espletata). La spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate "riscosse" nell'ambito del suo territorio non puo' che riferirsi al gettito effettivo dell'IVA, depurato dei dovuti rimborsi. Inoltre, va considerato che al coordinamento tra riforma tributaria e disciplina delle entrate della Regione provvede l'art. 12, comma secondo, n. 4, della legge delega n. 825 del 1971, che all'uopo designa la Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, per l'elaborazione di norme da deliberare in sede di Consiglio dei Ministri e da emanare con decreto legislativo. E' in tale sede che possono essere valutati gli inconvenienti lamentati dalla Regione ed accordata appropriata tutela agli interessi regionali. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e 2 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopraindicata. - S. nn. 9/1957, 71/1973, 81/1983, 116/1973.
L'art. 1 d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 - che detta nuove disposizioni in tema di rimborso dell'IVA (in sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), stabilendo che ai rimborsi stessi provvedono gli uffici competenti, utilizzando i fondi della riscossione prima del loro versamento all'erario, salvo l'eventuale sussidiario ricorso agli stanziamenti di bilancio - mira ad integrare e correggere, sul piano nazionale, e con carattere di generalita', la disciplina dell'imposta in attuazione della riforma tributaria, apprestando un congegno maggiormente atto a snellire e facilitare la procedura del rimborso (senza il necessario passaggio delle somme per il bilancio in entrata e in uscita, che causava ritardi per i contribuenti ed oneri di interessi per lo Stato), in aderenza all'effettivo gettito del tributo corrispondente a quanto perviene in via definitiva all'erario (differenza fra quanto il contribuente e' tenuto a pagare sui beni ceduti e servizi prestati, e quanto di iva ha pagato per l'acquisizione dei beni ceduti e dei servizi inerenti all'attivita' economica espletata). La spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate "riscosse" nell'ambito del suo territorio non puo' che riferirsi al gettito effettivo dell'IVA, depurato dei dovuti rimborsi. Inoltre, va considerato che al coordinamento tra riforma tributaria e disciplina delle entrate della Regione provvede l'art. 12, comma secondo, n. 4, della legge delega n. 825 del 1971, che all'uopo designa la Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, per l'elaborazione di norme da deliberare in sede di Consiglio dei Ministri e da emanare con decreto legislativo. E' in tale sede che possono essere valutati gli inconvenienti lamentati dalla Regione ed accordata appropriata tutela agli interessi regionali. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e 2 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopraindicata. - S. nn. 9/1957, 71/1973, 81/1983, 116/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 36
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 43
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2