Sentenza 166/1976 (ECLI:IT:COST:1976:166)
Massima numero 8427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 166/76 C. TRIBUTI IN GENERE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - COMPETENZE E MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 36 DELLO STATUTO SICILIANO E DELL'ART. 8 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 166/76 C. TRIBUTI IN GENERE - IVA - RIMBORSI - D.P.R. 2 LUGLIO 1975, N. 288, ART. 1 - COMPETENZE E MODALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 36 DELLO STATUTO SICILIANO E DELL'ART. 8 DELLE NORME DI ATTUAZIONE (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (che modifica il quinto comma dell'art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972), demandando a un decreto ministeriale di stabilire le modalita' di esecuzione dei rimborsi IVA, di dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa (fissando i termini relativi), nonche' di presentazione della contabilita' amministrativa, non vulnera la competenza legislativa della Regione Sicilia in materia di riscossione delle proprie entrate, ne' oblitera le connesse potesta' esecutive ed amministrative, sia perche' queste ultime devono esercitarsi negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti del potere normativo, e sia perche' l'amministrazione statale puo' continuare ad avvalersi dei suoi uffici periferici nella regione per attuare la riforma dell'ordinamento tributario nazionale. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano e 8 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione dello Statuto) - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata.
L'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (che modifica il quinto comma dell'art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972), demandando a un decreto ministeriale di stabilire le modalita' di esecuzione dei rimborsi IVA, di dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa (fissando i termini relativi), nonche' di presentazione della contabilita' amministrativa, non vulnera la competenza legislativa della Regione Sicilia in materia di riscossione delle proprie entrate, ne' oblitera le connesse potesta' esecutive ed amministrative, sia perche' queste ultime devono esercitarsi negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti del potere normativo, e sia perche' l'amministrazione statale puo' continuare ad avvalersi dei suoi uffici periferici nella regione per attuare la riforma dell'ordinamento tributario nazionale. Non e' pertanto fondata - in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano e 8 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione dello Statuto) - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 20
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 36
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8