Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esclusione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Asserita violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Il procedimento davanti al giudice di pace presenta, infatti, caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. In considerazione di tali caratteristiche, la scelta legislativa di escludere l'applicabilità dei riti alternativi e, in particolare, del patteggiamento non è affetta da irragionevolezza.
Per la manifesta infondatezza di questioni relative all'inapplicabilità dei riti alternativi - e, in particolare, del "patteggiamento" - nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, v. le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005.
Sull'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 che rende inapplicabile l'istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace, v. la citata sentenza n. 47/2014.