Sentenza 167/1976 (ECLI:IT:COST:1976:167)
Massima numero 8435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8434
Titolo
SENT. 167/76 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI OPIFICIO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 47, QUINTO COMMA - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI MACCHINARI INDUSTRIALI (CHE SI PRESUMONO VENDUTI ALL'ACQUIRENTE) - NON E' DISPOSTO LO STESSO TRATTAMENTO RISERVATO ALLE PERTINENZE DEL FONDO AGRICOLO ALIENATO - DIFETTO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 167/76 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI OPIFICIO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 47, QUINTO COMMA - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI MACCHINARI INDUSTRIALI (CHE SI PRESUMONO VENDUTI ALL'ACQUIRENTE) - NON E' DISPOSTO LO STESSO TRATTAMENTO RISERVATO ALLE PERTINENZE DEL FONDO AGRICOLO ALIENATO - DIFETTO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art.47, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che, quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e trasportati, ma rimangono in servizio nell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente, ancorche' siano stati esclusi dalla vendita, e nonostante che l'acquirente del macchinario apparisca una persona diversa dall'acquirente dell'opificio -, in base alla interpretazione piu' accreditata, sancirebbe una presunzione assoluta, nel senso che non possa essere data alcuna prova volta ad escludere che i suddetti macchinari, anche se non asportati, non siano compresi nella vendita dei locali ove sono situati. Tale presunzione concernerebbe l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'immobile e le macchine, che lo stesso art. 47 non prevede con analoga presunzione assoluta riguardo ai macchinari destinati alla coltivazione del fondo, per i quali la presunzione di trasferimento unitamente al fondo e' solo relativa (potendo essere combattuta mediante atti di data certa anteriore debitamente registrati, che dimostrino la provenienza o l'appartenenza diversa da quella del proprietario-venditore), e non vi e' alcun ragionevole motivo che giustifichi il deteriore trattamento fatto alle pertinenze industriali. Pertanto,la norma sopraindicata e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato.
L'art.47, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - il quale dispone che, quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e trasportati, ma rimangono in servizio nell'opificio stesso, si presumono venduti all'acquirente, ancorche' siano stati esclusi dalla vendita, e nonostante che l'acquirente del macchinario apparisca una persona diversa dall'acquirente dell'opificio -, in base alla interpretazione piu' accreditata, sancirebbe una presunzione assoluta, nel senso che non possa essere data alcuna prova volta ad escludere che i suddetti macchinari, anche se non asportati, non siano compresi nella vendita dei locali ove sono situati. Tale presunzione concernerebbe l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'immobile e le macchine, che lo stesso art. 47 non prevede con analoga presunzione assoluta riguardo ai macchinari destinati alla coltivazione del fondo, per i quali la presunzione di trasferimento unitamente al fondo e' solo relativa (potendo essere combattuta mediante atti di data certa anteriore debitamente registrati, che dimostrino la provenienza o l'appartenenza diversa da quella del proprietario-venditore), e non vi e' alcun ragionevole motivo che giustifichi il deteriore trattamento fatto alle pertinenze industriali. Pertanto,la norma sopraindicata e' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte