Sentenza 168/1976 (ECLI:IT:COST:1976:168)
Massima numero 8436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/07/1976;  Decisione del  12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 168/76. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - COD.PROC. PEN., ART. 70, ULTIMO COMMA - DIFETTO DI NUMERO LEGALE NEL COLLEGIO PER ASTENSIONE O RICUSAZIONE - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AD ALTRA SEZIONE DELLA STESSA CORTE (O TRIBUNALE) O DI ALTRA CORTE LIMITROFA (O TRIBUNALE) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio sancito nell'art. 25, comma primo, della Costituzione (a norma del quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) non esclude che l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio (nell'interesse dell'andamento della giustizia e in quello particolare della difesa dell'imputato) e di non compromettere la continuita' e la prontezza della funzione giurisdizionale, possano eccezionalmente giustificare la sottrazione di una controversia al giudice originariamente competente: sempre che, pero', la scelta del nuovo giudice discenda direttamente dalla legge e non venga affidata a scelte assolutamente discrezionali in ordine sia all'accertamento dei presupposti, cui e' subordinato il trasferimento stesso, sia alla designazione del nuovo giudice. Va pertanto ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 u.c. c.p.p. (il quale prevede che, se per astensione o per ricusazione venga a mancare in un collegio il numero legale, il presidente della Corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o ad un'altra Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto) sollevata in riferimento all'art. 125, comma primo, Cost.. Anche in questo caso, invero, lo spostamento di competenza dipende dall'accertamento obbiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' ed efficienza della funzione giurisdizionale e, al tempo stesso, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio con la tutela del diritto di difesa. La discrezionalita' nell'individuazione del nuovo giudice (che del resto ben difficilmente potrebbe essere eliminata senza dar luogo ad altri inconvenienti) e' dalla legge contenuta entro limiti ristretti in quanto la scelta va effettuata tra le sedi giudiziarie limitrofe e, per quanto concerne il tribunale, tra quelle limitrofe dello stesso distretto. - S. nn. 50/1963, 109/1963, 150/1963, 173/1970, 71/1975, 143/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte