Sentenza 171/1976 (ECLI:IT:COST:1976:171)
Massima numero 8440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8439
Titolo
SENT. 171/76 B. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE DI FATTO - COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - COD. CIV., ART. 45, PRIMO COMMA - MOGLIE CHE ABBIA FISSATO ALTROVE LA PROPRIA RESIDENZA - CONSERVA LEGALMENTE IL DOMICILIO DEL MARITO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 171/76 B. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE DI FATTO - COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - COD. CIV., ART. 45, PRIMO COMMA - MOGLIE CHE ABBIA FISSATO ALTROVE LA PROPRIA RESIDENZA - CONSERVA LEGALMENTE IL DOMICILIO DEL MARITO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.
Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unita' familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto e' cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilita' tra i due, tale da rendere non piu' possibile la vita in comune. E' pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte