Sentenza 173/1976 (ECLI:IT:COST:1976:173)
Massima numero 8442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 173/76. RESPONSABILITA' PENALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AZIENDA ANCHE QUANDO ALTRI, NELL'AMBITO DI ESSA, SONO PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI - CONDIZIONI NECESSARIE - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82, PRIMO E SECONDO COMMA; LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 11; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 20, N. 2, 28, 44, 50, PRIMO COMMA, E 195 - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA PRIMO, COST. (PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 173/76. RESPONSABILITA' PENALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AZIENDA ANCHE QUANDO ALTRI, NELL'AMBITO DI ESSA, SONO PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI - CONDIZIONI NECESSARIE - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ARTT. 11, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA; LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23, PRIMO COMMA; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82, PRIMO E SECONDO COMMA; LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 11; D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 20, N. 2, 28, 44, 50, PRIMO COMMA, E 195 - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA PRIMO, COST. (PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.
In forza del principio della personalita' della pena, ognuno puo' essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente puo' essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalita' materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilita'. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovra' rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a cio' preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalita' della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non gia' il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorche' estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte