Sentenza 174/1976 (ECLI:IT:COST:1976:174)
Massima numero 8444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8443
Titolo
SENT. 174/76 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DIFESA (DIRITTO DI) - COD. PROC. PEN., ART. 378 - PROSCIOGLIMENTO PER NON IMPUTABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 174/76 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DIFESA (DIRITTO DI) - COD. PROC. PEN., ART. 378 - PROSCIOGLIMENTO PER NON IMPUTABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto di difesa non deve essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale, purche' risulti adeguato alle speciali caratteristiche del procedimento stesso; e nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una duplice articolazione, l'una contestuale e l'altra successiva, in particolare, per quanto attiene a quest'ultima, mediante la facolta' dei difensori di trarre copia dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune; e del resto attiene all'esercizio del diritto di difesa la possibilita' della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378 cod. proc. pen. in quanto prevede il proscioglimento istruttorio per non imputabilita', senza che il difensore dell'imputato abbia avuto modo di intervenire al compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e la loro riferibilita' (cosi' come invece avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio). Cfr.: sentt. nn. 62 del 1971, 64 del 1972, 46 del 1975.
Il diritto di difesa non deve essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento e in ogni fase processuale, purche' risulti adeguato alle speciali caratteristiche del procedimento stesso; e nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una duplice articolazione, l'una contestuale e l'altra successiva, in particolare, per quanto attiene a quest'ultima, mediante la facolta' dei difensori di trarre copia dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune; e del resto attiene all'esercizio del diritto di difesa la possibilita' della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378 cod. proc. pen. in quanto prevede il proscioglimento istruttorio per non imputabilita', senza che il difensore dell'imputato abbia avuto modo di intervenire al compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e la loro riferibilita' (cosi' come invece avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio). Cfr.: sentt. nn. 62 del 1971, 64 del 1972, 46 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte