Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ratio - Garanzia di un regime di assistenza sanitaria minimo e intangibile, anche per i residenti in regioni sottoposte a piano di rientro - Necessità del loro aggiornamento, in linea con il progresso scientifico e medico, e in ossequio alla primazia della tutela sanitaria (compresi gli effetti differiti sul risparmio della spesa). (Classif. 231006).
La determinazione dei LEA mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. (Precedente: S. 72/2020 - mass. 43271).
L’aggiornamento dei LEA, secondo le procedure e le modalità stabilite e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, costituisce un’operazione necessaria e indifferibile, in considerazione della più volte riconosciuta «primazia della tutela sanitaria», nonché della necessità di evitare che i cittadini residenti in regioni sottoposte a piano di rientro siano posti nella condizione di non poter usufruire di prestazioni rivelatesi essenziali alla luce di sopravvenute evidenze scientifiche, a garanzia delle quali il medesimo piano è sottoscritto – e che, peraltro, ove finalizzate all’attività di prevenzione, sono per loro natura in grado di produrre, nel medio-lungo periodo, risparmi di spesa addirittura superiori all’immediato contenimento dei costi. (Precedenti: S. 142/2021; S. 62/2020).