Regioni (competenza esclusiva statale) – In genere – Profilassi internazionale – Riconducibilità a tale materia delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività – Sanzioni amministrative correlate – Materia autonoma – Esclusione – Necessaria riconduzione alla materia cui accedono (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizioni della Provincia autonoma di Bolzano che, in combinato disposto, comminavano la sanzione accessoria di sospensione dell’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti in caso di violazione dell’obbligo di indossare la mascherina da parte del personale e dei collaboratori). (Classif. 216001).
Sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, sia quella delle relative sanzioni amministrative, che non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono. (Precedenti: S. 50/2024 - mass. 46034; S. 164/2022 - mass. 45178; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 271/2012; S. 246/2009 - mass. 33757; S. 240/2007 - mass. 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., l’art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, n. 8, nella parte in cui, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, in caso di violazione dell’obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, anche laddove si limitano a riprodurre testualmente le disposizioni statali).