Sentenza 216/2025 (ECLI:IT:COST:2025:216)
Massima numero 47226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 30/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47224  47225


Titolo
Previdenza – In genere – Indebita percezione di pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, ovvero di omissioni contributive – Possibile recupero tramite cessione, sequestro e pignoramento – Limiti – Recupero entro un quinto dell’ammontare dovuto, fatto salvo il trattamento minimo per le pensioni ordinarie, anziché nei limiti previsti, per gli altri creditori, dall’art. 545 cod. proc. civ. – Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché della garanzia previdenziale – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 190001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Ravenna, sez. civ., in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui, in caso di indebita percezione di pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, ovvero di omissioni contributive, prevede la possibilità di recupero tramite cessione, sequestro e pignoramento, nei limiti di un quinto del loro ammontare, fatto salvo, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’AGO, il trattamento minimo, anziché con le modalità e con i limiti previsti, per gli altri creditori, dall’art. 545 cod. proc. civ. La peculiarità della disciplina di recupero delle omissioni contributive e della ripetizione degli indebiti previdenziali, di cui alla disposizione censurata, rivela un semplice rapporto tra una norma generale e una speciale e rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti INPS, al fine di soddisfare, anche in funzione deterrente, l’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico: ciò esclude una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri creditori e confuta l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica, anche considerando che non sussiste alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che non può avvalersi della disciplina speciale per il recupero di crediti di diversa natura vantati nei confronti del pensionato, per i quali si riespande la disciplina generale. Nemmeno è censurabile l’omessa previsione della stessa soglia di impignorabilità di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., in quanto il trattamento minimo pensionistico non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell’evoluzione del costo della vita ed è garantito da adeguamento automatico, per cui la disposizione codicistica, oltre a non costituire una soluzione costituzionalmente obbligata, non ha concretizzato una volta per tutte, e per qualsiasi fattispecie, il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere. Al contrario, con la deroga introdotta, integrata da una differente soglia e dalla mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo della disciplina generale, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che non contrasta in maniera manifesta con la previsione costituzionale evocata e con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte