Sentenza 120/2025 (ECLI:IT:COST:2025:120)
Massima numero 46814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  25/06/2025;  Decisione del  25/06/2025
Deposito del 22/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46815


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al coniuge o alla persona unita civilmente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. Se la ratio generale dell’ANF è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati, quella specifica della disposizione censurata è evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un “autofinanziamento” del datore di lavoro: pertanto essa non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto. Dunque, nella fase concessoria dell’ANF la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, in coerenza con la scelta della legge n. 76 del 2016 di rimettere all’autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, per cui restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione. La manipolazione richiesta dal giudice a quo implicherebbe un’incongruenza nel sistema, perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno, ma non della sua concessione e quantificazione. (Precedenti: S. 182/2024 - mass. 46540; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 86/2009 - mass. 33259; S. 8/1996 - mass. 22085; S. 559/1989 - mass. 14858; S. 404/1988 - mass. 13690; S. 237/1986 - mass. 12592; O. 7/2010 - mass. 34246).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/1955  n. 797  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte