Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Competenza della Regione a dettare norme di carattere meramente organizzativo e procedurale relative al suicidio medicalmente assistito anche in assenza di una legge statale organica in materia - Necessità comunque di attenersi ai principi fondamentali ricavati dalla legislazione vigente e dalle pronunce della Corte costituzionale. (Classif. 217018).
L’introduzione di norme a carattere meramente organizzativo e procedurale attinenti al suicidio medicalmente assistito (c.d. aiuto al suicidio), afferisce, prima facie, alla materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa regionale concorrente. L’esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non può ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati dalla Corte costituzionale, all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali della materia da parte dello Stato, in quanto essi possono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dal complesso delle leggi statali già in vigore, come confermato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003. (Precedenti: S. 166/2021 - mass. 44126; S. 424/2005 - mass. 28998; S. 319/2005 - mass. 29691; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 353/2003 - mass. 28116; S. 201/2003 - mass. 27811; S. 196/2003 - mass. 27784; S. 94/2003 - mass. 27655; S. 533/2002 - mass. 27496; S. 282/2002 - mass. 27187).
I principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale. Essi si ricavano: a) dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che regolano la modalità di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno vitale; b) dalla legge n. 38 del 2010, che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza; c) dall’art. 14, terzo comma, lett. q), della legge n. 833 del 1978, in base al quale le aziende unità sanitarie locali provvedono, tra l’altro, agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, tra le quali si iscrivono quelli necessari nell’ambito della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813).