Sentenza 176/1976 (ECLI:IT:COST:1976:176)
Massima numero 8455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 176/76. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PORTO DI ARMI DA CACCIA E DI ARNESI PER L'UCCELLAGIONE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO - SANZIONE - E' PUNITO COME DELITTO L'INOSSERVANZA DI UN DIVIETO DIRETTO ALLA PREVENZIONE DI UN FATTO CONTRAVVENZIONALE, ORA DEPENALIZZATO - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 176/76. CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 32, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - PORTO DI ARMI DA CACCIA E DI ARNESI PER L'UCCELLAGIONE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO - SANZIONE - E' PUNITO COME DELITTO L'INOSSERVANZA DI UN DIVIETO DIRETTO ALLA PREVENZIONE DI UN FATTO CONTRAVVENZIONALE, ORA DEPENALIZZATO - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'ultimo comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione con la pena della multa. Infatti la caccia in zona di ripopolamento, gia' punita come semplice contravvenzione, attualmente costituisce solo un illecito amministrativo ed il legislatore, ponendo come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato, ha ecceduto i limiti della discrezionalita' legislativa in materia di qualita' e misura delle pene, ponendo in essere una disparita' di trattamento del tutto irrazionale, che viola il principio di eguaglianza.
L'ultimo comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione con la pena della multa. Infatti la caccia in zona di ripopolamento, gia' punita come semplice contravvenzione, attualmente costituisce solo un illecito amministrativo ed il legislatore, ponendo come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato, ha ecceduto i limiti della discrezionalita' legislativa in materia di qualita' e misura delle pene, ponendo in essere una disparita' di trattamento del tutto irrazionale, che viola il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte