Ordinanza 177/1976 (ECLI:IT:COST:1976:177)
Massima numero 8456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
12/07/1976; Decisione del
12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 177/76. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONE MILITARE - REATO CONTINUATO - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE TRA I CASI DI CONNESSIONE LA CONTINUAZIONE DI CUI ALL'ART. 81 COD. PEN. (MODIFICATO DALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 177/76. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONE MILITARE - REATO CONTINUATO - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 264 - NON PREVEDE TRA I CASI DI CONNESSIONE LA CONTINUAZIONE DI CUI ALL'ART. 81 COD. PEN. (MODIFICATO DALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 220) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per una puntualizzazione della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 264 cod. pen. mil. pace - nella parte in cui non prevede, quale caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 cod. pen. (cosi' come modificato dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220) - avendo detto giudice, pur affermando che nel caso sottoposto al suo giudizio non risultava, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni fosse stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto del furto militare e che, quindi, non si profilava la connessione teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati sarebbe appartenuta al giudice ordinario, proposto la questione in base all'assunto - sia pure implicito - che nella specie i due reati fossero unificabili dalla continuazione (asserzione quanto mai dubbia una volta escluso che dovessero ritenersi teleologicamente connessi).
Vanno restituiti al giudice remittente, per una puntualizzazione della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 264 cod. pen. mil. pace - nella parte in cui non prevede, quale caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 cod. pen. (cosi' come modificato dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220) - avendo detto giudice, pur affermando che nel caso sottoposto al suo giudizio non risultava, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni fosse stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto del furto militare e che, quindi, non si profilava la connessione teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati sarebbe appartenuta al giudice ordinario, proposto la questione in base all'assunto - sia pure implicito - che nella specie i due reati fossero unificabili dalla continuazione (asserzione quanto mai dubbia una volta escluso che dovessero ritenersi teleologicamente connessi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte