Ordinanza 178/1976 (ECLI:IT:COST:1976:178)
Massima numero 8457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  12/07/1976;  Decisione del  12/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 178/76. FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE NEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - COD. CIV., ART. 155, IN RELAZIONE ALL'ART. 38 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 31 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 (RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI DI SEPARAZIONE IN CORSO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Se durante le more del giudizio di legittimita' costituzionale la norma denunziata di incostituzionalita' viene abrogata da una legge entrata successivamente in vigore, cosicche' sorga il dubbio se la sua applicazione sia tuttora necessaria per la definizione del giudizio nel corso del quale la questione e' stata sollevata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 155 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ. abrogati dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, entrata in vigore nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte