Sentenza 179/1976 (ECLI:IT:COST:1976:179)
Massima numero 8458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 15/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 179/76. IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 179/76. IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte