Sentenza 193/2020 (ECLI:IT:COST:2020:193)
Massima numero 42962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
21/07/2020; Decisione del
21/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Ordinamento penitenziario - Inserimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'elenco dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena - Disciplina transitoria - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di legalità e di affidamento con riguardo alle modalità di esecuzione della pena, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Ordinamento penitenziario - Inserimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'elenco dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena - Disciplina transitoria - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di legalità e di affidamento con riguardo alle modalità di esecuzione della pena, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise d'appello di Brescia in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, conv. con modif. nella legge n. 43 del 2015, nella parte in cui include il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, nel catalogo di reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., determinando, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., l'impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione della pena inflitta a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge. Se, prima della sentenza n. 32 del 2020, 2020 - che ha modificato il diritto vivente relativo al regime intertemporale delle novelle che inseriscano nuovi reati nel catalogo dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. -, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità era costante nel senso della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della pena, e conseguentemente nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che avessero commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, in seguito alla suddetta pronuncia costituzionale il principio tempus regit actum, in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In questa ipotesi, a seguito dell'indicata pronuncia,l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost. Pertanto, dal momento che il censurato art. 3-bis, comma 1, nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, nessun ostacolo si oppone più a che il giudice a quo adotti, rispetto a tali reati, l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena, facendone applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di assise d'appello di Brescia in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, conv. con modif. nella legge n. 43 del 2015, nella parte in cui include il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, nel catalogo di reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., determinando, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., l'impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione della pena inflitta a chi abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge. Se, prima della sentenza n. 32 del 2020, 2020 - che ha modificato il diritto vivente relativo al regime intertemporale delle novelle che inseriscano nuovi reati nel catalogo dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. -, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità era costante nel senso della non riconducibilità all'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. delle norme sull'esecuzione della pena, e conseguentemente nel senso della pacifica applicabilità di modifiche normative di segno peggiorativo anche ai condannati che avessero commesso il reato prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, in seguito alla suddetta pronuncia costituzionale il principio tempus regit actum, in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In questa ipotesi, a seguito dell'indicata pronuncia,l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost. Pertanto, dal momento che il censurato art. 3-bis, comma 1, nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, nessun ostacolo si oppone più a che il giudice a quo adotti, rispetto a tali reati, l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena, facendone applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
18/02/2015
n. 7
art. 3
co. 1
legge
17/04/2015
n. 43
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7