Sentenza 181/1976 (ECLI:IT:COST:1976:181)
Massima numero 8461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/07/1976;  Decisione del  14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8462


Titolo
SENT. 181/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INTERO TESTO LEGISLATIVO - PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE (LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898) - INAMMISSIBILITA' - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine all'intero testo della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., perche' le relative censure, che si incentrano sulla considerazione che il decorso dei termini di durata della separazione di fatto potrebbe dar luogo ad un preteso automatismo dello scioglimento del matrimonio, non sono tali da investire tutte le disposizioni denunziate, ne' le stesse sono cosi' intimamente collegate da dover essere valutate necessariamente nel loro insieme ai fini del giudizio di legittimita'. - v. S. nn. 19/56, 38/60, 53/62, 46/63, 61/70.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte