Sentenza 181/1976 (ECLI:IT:COST:1976:181)
Massima numero 8462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/07/1976;  Decisione del  14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8461


Titolo
SENT. 181/76 B. MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 3, N. 2, LETT. B - SEPARAZIONE DI FATTO INIZIATA ALMENO DUE ANNI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E PROTRATTA PER ALMENO CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE EFFETTIVA DELLA CONVIVENZA (O PER SEI IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONIUGE) - ASSUNTA AUTOMATICITA' DELLO SCIOGLIMENTO O DELLA CESSAZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 29 E 31 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) la separazione di fatto, costituente requisito rilevante ai fini della pronunzia di scioglimento del matrimonio, non si verifica col mero fatto della separazione dei coniugi, richiedendosi, invece, che ad essa si accompagni ogni altro elemento che faccia apparire effettivamente avvenuta la cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi stessi. Nelle tre ipotesi di separazione giudiziale, di separazione consensuale e di fatto considerate rilevanti dalla legge suddetta ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio, tali momenti vengono cosi' ad essere riconosciuti come essenziali e ne e' resa possibile una complessiva considerazione in termini di omogeneita' e di razionale ammissibilita' in funzione dell'eguaglianza di trattamento. E cio' anche se, secondo la disposizione impugnata, il termine di separazione di fatto "decorre dalla cessazione della convivenza", perche' non si sarebbe potuto non fare riferimento ad un elemento concreto, esterno e facilmente dimostrabile il quale, peraltro, in tal senso esaurisce la sua portata. E' da escludere invero che separazione di fatto e cessazione della convivenza possano assumersi come fatti equivalenti e che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo scioglimento del matrimonio, dovendo sempre il giudice ricercare gli elementi probatori ai fini della formazione del proprio convincimento circa la cessazione della comunione materiale e spirituale come fatto permanente ed attuale in cio' uniformandosi sul terreno di una ragionevole parita' di trattamento, a quanto richiesto dalla legge in relazione alle altre due ipotesi sopra ricordate di separazione giudiziale e consensuale. La norma denunziata pertanto non incide o compromette l'unita' familiare e non viola i diritti della famiglia quale societa' naturale, intesa questa come una realta' sociale e giuridica che presuppone, richiede e comporta che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo essenziale, cioe' tra i coniugi, esista e permanga la ricordata comunione materiale e spirituale. Rientra nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore la determinazione di un periodo minimo di separazione di fatto ai fini della pronunzia di scioglimento del matrimonio, trattandosi si uno spazio di tempo sufficientemente ampio e convenientemente localizzato perche' da esso il giudice, possa trarre il proprio convincimento. Per tutto quanto premesso sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate contro l'art. 3, n. 2, lett. b della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 31 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte