Sentenza 182/1976 (ECLI:IT:COST:1976:182)
Massima numero 8463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 182/76 A. REGIONI - AUTONOMIA COSTITUZIONALE - LIMITE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E DEGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA - ESECUZIONE ALL'INTERNO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 182/76 A. REGIONI - AUTONOMIA COSTITUZIONALE - LIMITE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E DEGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA - ESECUZIONE ALL'INTERNO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
L'Italia con l'adesione al trattato istitutivo delle Comunita' europee ha accettato, a condizioni di parita' con gli altri Stati membri e per il conseguimento delle finalita' ivi precisate, determinate limitazioni dei poteri sovrani dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la creazione di una organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico sociale. E' evidente che queste limitazioni non possono non riflettersi anche sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e Province autonome, e cio' anche in base alle espresse disposizioni statutarie che ad esse impongono, nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative, "il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali" della Repubblica.
L'Italia con l'adesione al trattato istitutivo delle Comunita' europee ha accettato, a condizioni di parita' con gli altri Stati membri e per il conseguimento delle finalita' ivi precisate, determinate limitazioni dei poteri sovrani dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la creazione di una organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico sociale. E' evidente che queste limitazioni non possono non riflettersi anche sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e Province autonome, e cio' anche in base alle espresse disposizioni statutarie che ad esse impongono, nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative, "il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali" della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 38
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 49
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 51
Altri parametri e norme interposte