Sentenza 182/1976 (ECLI:IT:COST:1976:182)
Massima numero 8464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 182/76 B. REGIONI - NON SONO SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE - IMPUTAZIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, NORMATIVI E AMMINISTRATIVI, DELLE REGIONI - SUSSISTENZA DI LIMITI ALLE ATTIVITA' DI QUESTE - LEGITTIMITA' - LIMITE, IN PARTICOLARE, DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALLO STATO.
SENT. 182/76 B. REGIONI - NON SONO SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE - IMPUTAZIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, NORMATIVI E AMMINISTRATIVI, DELLE REGIONI - SUSSISTENZA DI LIMITI ALLE ATTIVITA' DI QUESTE - LEGITTIMITA' - LIMITE, IN PARTICOLARE, DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALLO STATO.
Testo
Poiche' soltanto lo Stato e' soggetto dell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti, normativi o amministrativi, posti in essere dalle Regioni, non puo' dubitarsi della legittimita' delle limitazioni che ne conseguono all'autonomia delle Regioni nell'esercizio delle loro attivita' istituzionali; pertanto, anche nelle materie di competenza primaria o esclusiva, nel necessario coordinamento degli interessi regionali con i preminenti interessi nazionali sul piano dell'unita' politica dello Stato in cui le Regioni sono inserite e vivono, e sul piano delle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e', per la competenza regionale, un limite indefettibile, pur se il singolo Statuto non lo segnali in modo espresso. - S. nn. 46/1961, 30/1959, 49/1963, 21/1968.
Poiche' soltanto lo Stato e' soggetto dell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti, normativi o amministrativi, posti in essere dalle Regioni, non puo' dubitarsi della legittimita' delle limitazioni che ne conseguono all'autonomia delle Regioni nell'esercizio delle loro attivita' istituzionali; pertanto, anche nelle materie di competenza primaria o esclusiva, nel necessario coordinamento degli interessi regionali con i preminenti interessi nazionali sul piano dell'unita' politica dello Stato in cui le Regioni sono inserite e vivono, e sul piano delle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e', per la competenza regionale, un limite indefettibile, pur se il singolo Statuto non lo segnali in modo espresso. - S. nn. 46/1961, 30/1959, 49/1963, 21/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 38
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 49
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 51
Altri parametri e norme interposte