Sentenza 182/1976 (ECLI:IT:COST:1976:182)
Massima numero 8466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 182/76 D. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DIRETTIVE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE - LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153, ART. 27 - POTERE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO IN CASO DI PERSISTENTE INADEMPIMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - FINALITA' - GARANZIE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 116, 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE, E NORME DEGLI STATUTI SPECIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 182/76 D. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DIRETTIVE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE - LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153, ART. 27 - POTERE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO IN CASO DI PERSISTENTE INADEMPIMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI - FINALITA' - GARANZIE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 116, 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE, E NORME DEGLI STATUTI SPECIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A prescindere dalla possibilita' di qualificare le Regioni quali "organi nazionali" ai sensi del disposto dell'art. 189, n. 3, del Trattato di Roma, e' certo che l'art. 189 dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che solo allo Stato e' riferibile la responsabilita' internazionale nel caso di violazione degli obblighi comunitari. L'intervento del Governo previsto dall'art. 27 della legge n. 153 del 1975, trova precisamente la sua giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi in questione nell'intero territorio dello Stato, in inscindibile correlazione con l'esclusiva responsabilita' internazionale dello Stato. Il Governo, al quale e' consentito di ricorrere, nelle competenti sedi, contro leggi e provvedimenti regionali illegittimi per violazione delle direttive comunitarie, sarebbe completamente disarmato di fronte alla inerzia amministrativa delle Regioni, ove non gli fosse riconosciuto il potere-dovere di intervenire in via sostitutiva, che la legge gli ha espressamente riservato nell'atto stesso in cui attribuiva alle Regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive della C.E.E.. Il legislatore ha regolato questo potere sostitutivo con opportune ed idonee garanzie: esso e' infatti previsto con espresso ed esclusivo riferimento alle attivita' di attuazione delle direttive comunitarie; e' ammesso solo nel caso di persistente inadempimento degli organi regionali, ossia non di semplice inosservanza dei termini stabiliti dalla legge stessa, ma di inattivita' protratta oltre ogni ragionevole limite, qualificabile come inadempimento; deve essere autorizzato dal Consiglio dei ministri, dopo aver sentito il presidente della giunta regionale interessata, al quale e' pertanto consentito di fornire ogni eventuale giustificazione ed assicurazione.
A prescindere dalla possibilita' di qualificare le Regioni quali "organi nazionali" ai sensi del disposto dell'art. 189, n. 3, del Trattato di Roma, e' certo che l'art. 189 dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che solo allo Stato e' riferibile la responsabilita' internazionale nel caso di violazione degli obblighi comunitari. L'intervento del Governo previsto dall'art. 27 della legge n. 153 del 1975, trova precisamente la sua giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi in questione nell'intero territorio dello Stato, in inscindibile correlazione con l'esclusiva responsabilita' internazionale dello Stato. Il Governo, al quale e' consentito di ricorrere, nelle competenti sedi, contro leggi e provvedimenti regionali illegittimi per violazione delle direttive comunitarie, sarebbe completamente disarmato di fronte alla inerzia amministrativa delle Regioni, ove non gli fosse riconosciuto il potere-dovere di intervenire in via sostitutiva, che la legge gli ha espressamente riservato nell'atto stesso in cui attribuiva alle Regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive della C.E.E.. Il legislatore ha regolato questo potere sostitutivo con opportune ed idonee garanzie: esso e' infatti previsto con espresso ed esclusivo riferimento alle attivita' di attuazione delle direttive comunitarie; e' ammesso solo nel caso di persistente inadempimento degli organi regionali, ossia non di semplice inosservanza dei termini stabiliti dalla legge stessa, ma di inattivita' protratta oltre ogni ragionevole limite, qualificabile come inadempimento; deve essere autorizzato dal Consiglio dei ministri, dopo aver sentito il presidente della giunta regionale interessata, al quale e' pertanto consentito di fornire ogni eventuale giustificazione ed assicurazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 38
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 49
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 51
Altri parametri e norme interposte