Sentenza 184/1976 (ECLI:IT:COST:1976:184)
Massima numero 8469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  14/07/1976;  Decisione del  14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8468


Titolo
SENT. 184/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 11 LUGLIO 1907, N. 560, ART. 92 (REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE) - E' ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanza 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975. La norma censurata e' priva di forza di legge e, quindi, non e' compresa tra gli atti che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale. Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvo' "il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile" ed era, come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno-4 luglio 1963, n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi per l'imposta di ricchezza mobile); ne' tale natura muto' a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lettera b), d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte dirette; art. 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario. Rispetto al citato art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936, non impugnato, avente riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del 1907 non puo' che essere considerato come norma regolamentare di esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al solo contenuto normativo di essi. Ne' l'espressa abrogazione di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 puo', ovviamente, indurre a ritenere che questa norma abbia mutato natura di norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte