Sentenza 185/1976 (ECLI:IT:COST:1976:185)
Massima numero 8470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  14/07/1976;  Decisione del  14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 185/76. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LAVORATORI AGRICOLI - ONERI CONTRIBUTIVI - LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334, ART. 9 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPRESE AVENTI IDENTICA NATURA E STRUTTURA E INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DELLE IMPRESE STESSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo cui "in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento ai fini previdenziali delle imprese che manipolano e commerciano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano i trattamenti piu' favorevoli gia' goduti dai lavoratori ed i conseguenti obblighi assicurativi assunti dalle predette imprese", e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione: in quanto, in dipendenza di una mera circostanza di fatto, crea, sotto il profilo dell'onere contributivo, una irrazionale disparita' di trattamento tra imprese aventi identica natura e struttura, e - sotto il profilo del trattamento previdenziale - una altrettanto ingiustificata discriminazione tra lavoratori delle imprese stesse. - S. n. 24?1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte