Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43029  43030  43031  43032  43033  43034  43035  43036  43037  43038  43039  43040  43041


Titolo
Ricorso in via principale - Censure sintetiche, ma sufficientemente chiare - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per eccesiva sinteticità e genericità delle censure del ricorso, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. I rispettivi atti introduttivi contengono una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 64  co. 1

legge della Regione siciliana  16/10/2019  n. 17  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte