Ricorso in via principale - Censure sintetiche, ma sufficientemente chiare - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per eccesiva sinteticità e genericità delle censure del ricorso, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 e dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. I rispettivi atti introduttivi contengono una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e di completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 261 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 239 del 2016).