Sentenza 186/1976 (ECLI:IT:COST:1976:186)
Massima numero 8473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 186/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRETORE, ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV., DOPO AVER EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 186/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRETORE, ADITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV., DOPO AVER EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.
Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte