Sentenza 186/1976 (ECLI:IT:COST:1976:186)
Massima numero 8474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 186/76 D. TARIFFE TELEFONICHE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 7, 304 E 306 - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, SECONDO E TERZO COMMA, 43 E 53, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONI PROPOSTE NONOSTANTE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE O LA MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 186/76 D. TARIFFE TELEFONICHE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 7, 304 E 306 - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, SECONDO E TERZO COMMA, 43 E 53, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONI PROPOSTE NONOSTANTE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE O LA MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Poiche' il regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito della legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa concernente proprio la giurisdizione, e poiche' nella situazione giuridica conseguente all'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. la questione di costituzionalita' si pone al di fuori di un rapporto necessitato di correlazione con la decisione da prendere in quanto non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla decisione stessa (per essersi il giudizio gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice dell'urgenza e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica a decidere e sul quale ha senz'altro deciso), sono inammissibili per difetto di legittimazione o manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso decreto), quale fonte del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 61, contenente nuove norme in materia di tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, 43 e 53, primo comma, Cost. (questioni sollevate a seguito di ricorsi presentati ex art. 700 cod. proc. civ. da alcuni utenti del servizio telefonico, ai quali la SIP aveva interrotto l'erogazione per mancato pagamento degli scatti a contatore non usufruiti, in pendenza di regolamento di giurisdizione, o comunque dopo che erano stati emessi i provvedimenti cautelari richiesti).
Poiche' il regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito della legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa concernente proprio la giurisdizione, e poiche' nella situazione giuridica conseguente all'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. la questione di costituzionalita' si pone al di fuori di un rapporto necessitato di correlazione con la decisione da prendere in quanto non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla decisione stessa (per essersi il giudizio gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice dell'urgenza e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica a decidere e sul quale ha senz'altro deciso), sono inammissibili per difetto di legittimazione o manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso decreto), quale fonte del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 61, contenente nuove norme in materia di tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, 43 e 53, primo comma, Cost. (questioni sollevate a seguito di ricorsi presentati ex art. 700 cod. proc. civ. da alcuni utenti del servizio telefonico, ai quali la SIP aveva interrotto l'erogazione per mancato pagamento degli scatti a contatore non usufruiti, in pendenza di regolamento di giurisdizione, o comunque dopo che erano stati emessi i provvedimenti cautelari richiesti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 41
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 3
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte