Sentenza 188/1976 (ECLI:IT:COST:1976:188)
Massima numero 8476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 188/76. STAMPA - DIVULGAZIONE DI STAMPATI - PREVENTIVA CONSEGNA (ANCHE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) DEGLI ESEMPLARI D'OBBLIGO - COD. PEN., ART. 663 BIS, E LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374 (COMBINATO DISPOSTO) - PUNIBILITA' DELL'OMISSIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21, 2 E 49 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 188/76. STAMPA - DIVULGAZIONE DI STAMPATI - PREVENTIVA CONSEGNA (ANCHE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE) DEGLI ESEMPLARI D'OBBLIGO - COD. PEN., ART. 663 BIS, E LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374 (COMBINATO DISPOSTO) - PUNIBILITA' DELL'OMISSIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 21, 2 E 49 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 663 bis del c.p., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non viola l'art. 21 della Costituzione non comportando alcuna restrizione della liberta' di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee, anche nelle ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta non sia facilmente conoscibile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 bis. c.p. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. - S. n. 199/1972.
L'art. 663 bis del c.p., ove si voglia ricomprendere tra i comportamenti da esso previsti la divulgazione di stampati dei quali non sia stata previamente effettuata la consegna d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non viola l'art. 21 della Costituzione non comportando alcuna restrizione della liberta' di manifestazione del pensiero e neppure un apprezzabile ostacolo alla diffusione delle idee, anche nelle ipotesi in cui, a seguito di eventi calamitosi, l'ubicazione degli uffici ai quali la consegna deve essere fatta non sia facilmente conoscibile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 bis. c.p. e della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme sulla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati o delle pubblicazioni), proposta, in riferimento agli artt. 21, 2 e 49 della Costituzione. - S. n. 199/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte