Sentenza 189/1976 (ECLI:IT:COST:1976:189)
Massima numero 8477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 14/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 189/76. REATI MILITARI - NATURA - BENE TUTELATO - NON E' PREVISTA LA QUERELA A TUTELA DI INTERESSI MERAMENTE PRIVATI - SCELTA TRA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 260, SECONDO COMMA - RICHIESTA DI PUNIZIONE PENALE DA PARTE DEL COMANDANTE DAL QUALE DIPENDE IL MILITARE IMPUTABILE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 28 E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 189/76. REATI MILITARI - NATURA - BENE TUTELATO - NON E' PREVISTA LA QUERELA A TUTELA DI INTERESSI MERAMENTE PRIVATI - SCELTA TRA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 260, SECONDO COMMA - RICHIESTA DI PUNIZIONE PENALE DA PARTE DEL COMANDANTE DAL QUALE DIPENDE IL MILITARE IMPUTABILE - GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 28 E 52 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e, quindi, ad un interesse pubblico, appare razionale che l'art. 260 c.p.m.p. preveda, per i reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei mesi, che si proceda solo a richiesta del comandante del corpo, potendo dall'esercizio dell'azione penale derivare una lesione del prestigio delle forze armate che, data la tenuita' del reato, e' opportuno evitare ricorrendo a sanzioni meramente disciplinari. Da cio' non deriva alcuna lesione di diritti del soggetto passivo dei su detti reati, rientrando nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali reati siano perseguibili d'ufficio e quali su querela di parte, nonche' quali possano essere assoggettati a forme di depenalizzazione; fermo restando che il danneggiato potra' sempre far valere in sede civile il proprio diritto al risarcimento dei danni: L'art. 260 c.p.m.p. non viola, pertanto, gli artt. 2, 28 e 52 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 42 del 1975.
Poiche' il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e, quindi, ad un interesse pubblico, appare razionale che l'art. 260 c.p.m.p. preveda, per i reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei mesi, che si proceda solo a richiesta del comandante del corpo, potendo dall'esercizio dell'azione penale derivare una lesione del prestigio delle forze armate che, data la tenuita' del reato, e' opportuno evitare ricorrendo a sanzioni meramente disciplinari. Da cio' non deriva alcuna lesione di diritti del soggetto passivo dei su detti reati, rientrando nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali reati siano perseguibili d'ufficio e quali su querela di parte, nonche' quali possano essere assoggettati a forme di depenalizzazione; fermo restando che il danneggiato potra' sempre far valere in sede civile il proprio diritto al risarcimento dei danni: L'art. 260 c.p.m.p. non viola, pertanto, gli artt. 2, 28 e 52 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 42 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte