Sentenza 190/1976 (ECLI:IT:COST:1976:190)
Massima numero 8480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 190/76 C. PROGRAMMAZIONE - COSTRUZIONE ED INSEDIAMENTO DI CENTRALI ELETTRICHE - STRUMENTALITA' RISPETTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE (NAZIONALIZZATE) DELL'ENERGIA ELETTRICA - RISERVA ALLO STATO EX ART. 43 DELLA COSTITUZIONE. ENERGIA ELETTRICA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA SUA PRODUZIONE - LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1973, N. 880 (NELLA PARTE NON MODIFICATA DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1975, N. 393) - EVENTUALE INTERFERENZA CON NORME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - APPLICAZIONE (NEL TERRITORIO DI QUESTA) DELLE NORME PROVINCIALI (COSTITUZIONALMENTE LEGITTIME) - ESCLUSIONE, IN OGNI CASO, DELL'"INCREMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE". GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - ENERGIA ELETTRICA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA SUA PRODUZIONE - LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1973, N. 880, ARTT. 1, 2, COMMI SECONDO E TERZO, 3, COMMI PRIMO E SECONDO, 4, 5, COMMA PRIMO, E 6 - CONFERIMENTO AD ORGANI DELLO STATO ED ALL'ENEL DEI POTERI AMMINISTRATIVI NECESSARI - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 8, NN. 3, 5 E 6, E 9, NN. 8 E 10, IN RELAZIONE ALL'ART. 16 DEL NUOVO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 190/76 C. PROGRAMMAZIONE - COSTRUZIONE ED INSEDIAMENTO DI CENTRALI ELETTRICHE - STRUMENTALITA' RISPETTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE (NAZIONALIZZATE) DELL'ENERGIA ELETTRICA - RISERVA ALLO STATO EX ART. 43 DELLA COSTITUZIONE. ENERGIA ELETTRICA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA SUA PRODUZIONE - LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1973, N. 880 (NELLA PARTE NON MODIFICATA DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1975, N. 393) - EVENTUALE INTERFERENZA CON NORME DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - APPLICAZIONE (NEL TERRITORIO DI QUESTA) DELLE NORME PROVINCIALI (COSTITUZIONALMENTE LEGITTIME) - ESCLUSIONE, IN OGNI CASO, DELL'"INCREMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE". GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - ENERGIA ELETTRICA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA SUA PRODUZIONE - LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1973, N. 880, ARTT. 1, 2, COMMI SECONDO E TERZO, 3, COMMI PRIMO E SECONDO, 4, 5, COMMA PRIMO, E 6 - CONFERIMENTO AD ORGANI DELLO STATO ED ALL'ENEL DEI POTERI AMMINISTRATIVI NECESSARI - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 8, NN. 3, 5 E 6, E 9, NN. 8 E 10, IN RELAZIONE ALL'ART. 16 DEL NUOVO STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo un principio gia' affermato nella giurisprudenza della Corte nei confronti di Regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano non ha competenze in materia di programmazione della costruzione di centrali elettriche e loro insediamento, materia certamente riservata allo Stato perche' attinente ad esigenze unitarie e strumentalmente collegata alla nazionalizzazione dell'attivita' di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che rientra nell'ambito della riserva di legge statale posta dall'art. 43 della Costituzione. Pertanto la salvezza dei poteri della Provincia, riconosciuta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, significa soltanto che laddove le norme di essa (per la parte ancora in vigore dopo le modifiche apportate dalla legge n. 393, del 1975) vengano ad interferire in materie di competenza della Provincia continuano ad avere applicazione, nell'ambito territoriale della medesima, le disposizioni sostanziali e procedimentali da essa emanate (ovviamente, se ed in quanto rispettose dei limiti costituzionalmente prescritti). Il che vale per le competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e popolare e di igiene e sanita'; ma non vale per quella concernente l'incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 8, del testo unificato dello Statuto), che ha un ambito circoscritto. Non sono quindi fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, 9, nn. 8 e 10 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nei confronti degli artt. 1, 2, commi secondo e terzo, 3, commi primo, e secondo, 4, 5, comma primo, e 6, legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti termici per la produzione dell'energia elettrica, in base all'assunto che tali disposizioni, conferendo ad organi dello Stato e dell'Enel, ai fini della localizzazione, i poteri amministrativi necessari, disciplinando il procedimento relativo e prescrivendo particolari cautele contro il pericolo di inquinamento, avrebbero leso l'autonomia della Provincia. Cfr.: sent. nn. 13 del 1964, 79 e 118 del 1966, e 91 del 1967.
Secondo un principio gia' affermato nella giurisprudenza della Corte nei confronti di Regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano non ha competenze in materia di programmazione della costruzione di centrali elettriche e loro insediamento, materia certamente riservata allo Stato perche' attinente ad esigenze unitarie e strumentalmente collegata alla nazionalizzazione dell'attivita' di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che rientra nell'ambito della riserva di legge statale posta dall'art. 43 della Costituzione. Pertanto la salvezza dei poteri della Provincia, riconosciuta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, significa soltanto che laddove le norme di essa (per la parte ancora in vigore dopo le modifiche apportate dalla legge n. 393, del 1975) vengano ad interferire in materie di competenza della Provincia continuano ad avere applicazione, nell'ambito territoriale della medesima, le disposizioni sostanziali e procedimentali da essa emanate (ovviamente, se ed in quanto rispettose dei limiti costituzionalmente prescritti). Il che vale per le competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e popolare e di igiene e sanita'; ma non vale per quella concernente l'incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 8, del testo unificato dello Statuto), che ha un ambito circoscritto. Non sono quindi fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, 9, nn. 8 e 10 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nei confronti degli artt. 1, 2, commi secondo e terzo, 3, commi primo, e secondo, 4, 5, comma primo, e 6, legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti termici per la produzione dell'energia elettrica, in base all'assunto che tali disposizioni, conferendo ad organi dello Stato e dell'Enel, ai fini della localizzazione, i poteri amministrativi necessari, disciplinando il procedimento relativo e prescrivendo particolari cautele contro il pericolo di inquinamento, avrebbero leso l'autonomia della Provincia. Cfr.: sent. nn. 13 del 1964, 79 e 118 del 1966, e 91 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte