Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametro sul quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite e alla clausola di maggior favore - Completa definizione dell'oggetto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 1, 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, degli artt. 23, 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 e dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze legislative che lo statuto speciale assegna alla Regione Siciliana, né ha omesso il riferimento alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poiché ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», al cui riguardo lo statuto di autonomia nulla dispone. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 288 del 2013).