Sentenza 191/1976 (ECLI:IT:COST:1976:191)
Massima numero 8482
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 191/76 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - REGIONI LOMBARDIA, TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE CLINICHE UNIVERSITARIE, ETC. (LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386) - COMPETENZA DELLO STATO AD EMANARLI - D.M. 30 GIUGNO 1975 - NON VIOLA LE NORME SULLA COMPETENZA O SUL PROCEDIMENTO, NE', QUINDI, GLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 191/76 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - REGIONI LOMBARDIA, TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE CLINICHE UNIVERSITARIE, ETC. (LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386) - COMPETENZA DELLO STATO AD EMANARLI - D.M. 30 GIUGNO 1975 - NON VIOLA LE NORME SULLA COMPETENZA O SUL PROCEDIMENTO, NE', QUINDI, GLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera gia' pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18 d.l. 8 luglio 1974, n. 264. Il procedimento ivi stabilito e' bensi' parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative gia' trasferite alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la differenza del procedimento e' giustificata dalla speciale natura dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente e' stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale emanato non e' viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera gia' pertinenti all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18 d.l. 8 luglio 1974, n. 264. Il procedimento ivi stabilito e' bensi' parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi dalle attribuzioni amministrative gia' trasferite alle regioni a statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la differenza del procedimento e' giustificata dalla speciale natura dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente e' stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto ministeriale emanato non e' viziato da violazione di norme sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte