Sentenza 191/1976 (ECLI:IT:COST:1976:191)
Massima numero 8484
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/07/1976; Decisione del
14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 191/76 C. ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE CLINICHE UNIVERSITARIE - COMPETENZA DELLO STATO AD EMANARLI.
SENT. 191/76 C. ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE CLINICHE UNIVERSITARIE - COMPETENZA DELLO STATO AD EMANARLI.
Testo
La legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti mutuo-previdenziali, disponendo che le relative prestazioni vengano erogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 18. Dato che trattavasi di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalita' dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresi' criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni integrative a carico degli assistiti, appare evidente l'esistenza di esigenze di carattere unitario, che legittimano le disposizioni della legge n. 386 del 1974 relative alla emanazione di schemi di convenzione. - S. nn. 39/1971, 138/1972, 140/1972.
La legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti mutuo-previdenziali, disponendo che le relative prestazioni vengano erogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate nel primo comma dell'art. 18. Dato che trattavasi di sostituire le regioni nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla generalita' dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di trattamento, e di stabilire altresi' criteri uniformi per la determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni integrative a carico degli assistiti, appare evidente l'esistenza di esigenze di carattere unitario, che legittimano le disposizioni della legge n. 386 del 1974 relative alla emanazione di schemi di convenzione. - S. nn. 39/1971, 138/1972, 140/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte