Sentenza 192/1976 (ECLI:IT:COST:1976:192)
Massima numero 8485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1976;  Decisione del  14/07/1976
Deposito del 22/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 192/76. TRIBUNALI MILITARI - REATI MILITARI - CONDANNATO ALL'ERGASTOLO - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1023, ARTT. 34 E 35 - COMPETENZA A DECIDERE DEL MINISTRO DA CUI DIPENDEVA IL MILITARE CONDANNATO AL MOMENTO DEL COMMESSO REATO, ANZICHE' DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DI ADEGUATO LIVELLO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 24, SECONDO COMMA, E 111, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Poiche' la liberazione condizionale del condannato, nel quadro della normativa costituzionale del settore, fondata sull'art. 27 Cost., ha assunto un peso ed un valore piu' incisivo, in quanto rappresenta ora un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo del legislatore di tenere non solo presenti le finalita' rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle, ne consegue che il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al fine di accertare se quella gia' scontata abbia o no assolto il suo fine rieducativo e quindi se il suo ulteriore protrarsi sia o no giustificabile; ma un simile riesame, implicando una disamina dei presupposti, con conseguenze potenzialmente ablative degli effetti di un giudicato, non puo' essere deferito ad organi dell'esecutivo, ma va affidato ad un organo giurisdizionale, che sia, peraltro, di adeguato livello. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 13, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - gli artt. 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello. Cfr.: sent. n. 204 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte