Sentenza 193/1976 (ECLI:IT:COST:1976:193)
Massima numero 8486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 193/76 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - NATURA - FINALITA' - ASSEGNATARI IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - RAPPORTI - CARATTERISTICHE.
SENT. 193/76 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ISTITUTI DELLE CASE POPOLARI - NATURA - FINALITA' - ASSEGNATARI IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - RAPPORTI - CARATTERISTICHE.
Testo
Gli Istituti per le case popolari sono enti pubblici creati dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine, che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e piu' bisognosi; ed i canoni da questi corrisposti, piu' modesti di quelli correnti sul mercato, perche' calcolati senza intenti speculativi o di lucro, non sono equiparabili alla controprestazione in senso privatistico. La natura pubblicistica sia degli enti sia della funzione dai medesimi esplicata, incide sul rapporto intercorrente tra l'Istituto e l'assegnatario dell'alloggio, dando luogo a peculiari caratteristiche, che non sono riscontrabili nel comune rapporto di locazione. - S. n. 159/1969
Gli Istituti per le case popolari sono enti pubblici creati dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine, che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e piu' bisognosi; ed i canoni da questi corrisposti, piu' modesti di quelli correnti sul mercato, perche' calcolati senza intenti speculativi o di lucro, non sono equiparabili alla controprestazione in senso privatistico. La natura pubblicistica sia degli enti sia della funzione dai medesimi esplicata, incide sul rapporto intercorrente tra l'Istituto e l'assegnatario dell'alloggio, dando luogo a peculiari caratteristiche, che non sono riscontrabili nel comune rapporto di locazione. - S. n. 159/1969
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte