Sentenza 193/1976 (ECLI:IT:COST:1976:193)
Massima numero 8487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 193/76 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI POPOLARI - FACOLTA' DEGLI ENTI PUBBLICI CONCEDENTI DI STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE PER UN TEMPO DETERMINATO, NONCHE' DI AVVALERSI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - R.D. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 30 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 193/76 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI POPOLARI - FACOLTA' DEGLI ENTI PUBBLICI CONCEDENTI DI STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE PER UN TEMPO DETERMINATO, NONCHE' DI AVVALERSI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - R.D. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 30 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'ampiezza privatistica dell'autonomia negoziale attribuita agli IACP - cui si riconosce la illimitata facolta' di imporre, dopo il procedimento di assegnazione dell'alloggio, termini e scadenze che determinano la cessazione del rapporto di locazione senza alcun nesso con la revoca dell'assegnazione - contrasta con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'illogicita' della disciplina cosi' dettata, la quale consente di rendere vana la selezione dei piu' bisognosi effettuata in sede di assegnazione ed impedisce il perseguimento delle finalita' di fornire l'alloggio ai meno abbienti, perche' permette l'apposizione ai contratti di locazione di termini discriminatori. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 30 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
L'ampiezza privatistica dell'autonomia negoziale attribuita agli IACP - cui si riconosce la illimitata facolta' di imporre, dopo il procedimento di assegnazione dell'alloggio, termini e scadenze che determinano la cessazione del rapporto di locazione senza alcun nesso con la revoca dell'assegnazione - contrasta con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'illogicita' della disciplina cosi' dettata, la quale consente di rendere vana la selezione dei piu' bisognosi effettuata in sede di assegnazione ed impedisce il perseguimento delle finalita' di fornire l'alloggio ai meno abbienti, perche' permette l'apposizione ai contratti di locazione di termini discriminatori. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 30 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte