Sentenza 193/1976 (ECLI:IT:COST:1976:193)
Massima numero 8488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 28/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8486  8487


Titolo
SENT. 193/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - R.D. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 21 - COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI ED ECONOMICHE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO (NEL QUALE SI VERTE IN TEMA DI LOCAZIONE) - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165), avente per oggetto la costruzione delle dette case, sollevata in giudizio nel quale si verte in tema di locazione, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. (e in collegamento con quella concernente l'art. 30 del medesimo decreto per quanto attiene alla mancata tutela dell'assegnatario a seguito di fine della locazione per lo spirare del termine).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte